Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 626/1994Art. 37
Decreto legislativo 626/1994

Art. 37 — Informazione

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/37parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 37. Informazione 1. Il datore di lavoro provvede affinche' per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 626/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.