Decreto legislativo 490/1994
Art. 3 — Autocertificazione - lettera c) dell'art
Art. 3. Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attivita' di cui all'allegato 2. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2. Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 47/1994 si veda in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 3.
Abroga · 1
- D.P.R. 252/06 — Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al riautoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 3.
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