Decreto legislativo 490/1994
Art. 2 — Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art
Art. 2. Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1. 2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato puo' essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse modalita' e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti. Nota all'art. 2: - Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 47/1994 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'art. 10-bis della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalita' di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'art. 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni; b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in piu' copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione; c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione puo' adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e puo' concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'art. 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'art. 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato art. 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 2.
Abroga · 1
- D.P.R. 252/06 — Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al riautoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 2.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.