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Decreto legislativo 319/1994

Art. 19 — Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia

ELI /it/decreto-legislativo/1994/05/02/319/art/19parte di Decreto legislativo 319/1994
Art. 19. Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia 1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunita' europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia e' certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 13. 2. I Ministeri competenti certificano altresi' il possesso dei titoli di formazione indicati all'art. 3, comma 1, lettera b). 3. I predetti Ministeri sono competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma dell'art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunita' europea a cura del Ministero degli affari esteri.

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