Decreto legislativo 319/1994
Art. 18 — Prova dei requisiti non professionali
Art. 18. Prova dei requisiti non professionali 1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilita', di moralita', di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi. 2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne e' previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione. 3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, puo' essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di orgine o di provenienza; se tale documento non e' prescritto, con attestato rilasciato da autorita' competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia. 4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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