Decreto legislativo 297/1994
Art. 58 — Istituzione delle scuole magistrali
Art. 58. Istituzione delle scuole magistrali 1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
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