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Decreto legislativo 297/1994

Art. 58 — Istituzione delle scuole magistrali

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Art. 58. Istituzione delle scuole magistrali 1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.

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