Decreto legislativo 297/1994
Art. 57 — Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
Art. 57. Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali 1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
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