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Decreto legislativo 297/1994

Art. 334 — Titolo di studio prescritto per l'insegnamento

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Art. 334. Titolo di studio prescritto per l'insegnamento 1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturita' magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.

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