Decreto legislativo 297/1994
Art. 334 — Titolo di studio prescritto per l'insegnamento
Art. 334. Titolo di studio prescritto per l'insegnamento 1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturita' magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.
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