Decreto legislativo 297/1994
Art. 333 — Apertura delle scuole materne non statali
Art. 333. Apertura delle scuole materne non statali 1. L'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali e' rilasciata dal direttore didattico competente per territorio. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.
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