Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 283
Decreto legislativo 297/1994

Art. 283 — Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/283parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 283. Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche 1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche. 2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27. 3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 282 Art. 284 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.