Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 282
Decreto legislativo 297/1994

Art. 282 — Criteri generali

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/282parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 282. Criteri generali 1. L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. 2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287. 3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 281 Art. 283 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.