Decreto legislativo 297/1994
Art. 218 — Finalita'
Art. 218. Finalita' 1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico. 2. Il funzionamento dell'accademia e' disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a). Nota all'art. 218: - Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 27.
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