Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 217
Decreto legislativo 297/1994

Art. 217 — Istituti superiori per le industrie artistiche

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/217parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 217. Istituti superiori per le industrie artistiche 1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica. 2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore con corso di studi di durata quinquennale. 3. Lo Stato puo' assumere a suo carico la meta' della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti. 4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni relative alle accademie di belle arti.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 216 Art. 218 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.