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Decreto legislativo 297/1994

Art. 182 — R i p e t e n z a

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/182parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 182. R i p e t e n z a 1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta puo' essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112. 2. Agli alunni handicappati puo' essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.

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