Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 181
Decreto legislativo 297/1994

Art. 181 — Norme sullo svolgimento degli esami

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/181parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 181. Norme sullo svolgimento degli esami 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di licenza. 2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 180 Art. 182 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.