Decreto legislativo 385/1993
Art. 119 — Comunicazioni periodiche alla clientela
Art. 119. Comunicazioni periodiche alla clientela 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
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