Decreto legislativo 385/1993
Art. 118 — Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Art. 118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 1. Se nei contratti di durata e' convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. 2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la modifica dell'art. 118.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 385/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.