Decreto legislativo 546/1992
Art. 58 — Nuove prove in appello
Art. 58. Nuove prove in appello 1. Il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. 2. E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.
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