Decreto legislativo 546/1992
Art. 57 — Domande ed eccezioni nuove
Art. 57. Domande ed eccezioni nuove 1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
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