Decreto legislativo 481/1992
Art. 31 — Attivita' abusive
Art. 31. Attivita' abusive 1. Chiunque svolge l'attivita' bancaria senza averne ottenuto l'autorizzazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 2. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 3 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 31.
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