Decreto legislativo 481/1992
Art. 30 — Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi comunitari
Art. 30. Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi comunitari 1. In caso di violazione da parte di enti creditizi comunitari delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia puo' ordinare che l'ente ponga termine a tali irregolarita' e, se del caso, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede l'ente creditizio per i necessari provvedimenti. 2. Ove manchino o risultino inefficaci i provvedimenti indicati al comma 1 ovvero nel caso in cui le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali o nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale. La Banca d'Italia puo' inoltre promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale nel caso in cui all'ente creditizio sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' creditizia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 30.
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