Decreto legislativo 480/1992
Art. 82 — 1
Art. 82. 1. L'art. 2570 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2570 (Marchi collettivi). - I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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