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Decreto legislativo 480/1992

Art. 82 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/82parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 82. 1. L'art. 2570 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2570 (Marchi collettivi). - I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.".

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