Decreto legislativo 480/1992
Art. 81 — 1
Art. 81. 1. L'art. 2569, comma primo, del codice civile e' sostituito dal seguente: "Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato". Nota all'art. 81: - L'art. 2569 riguarda il diritto di esclusiva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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