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Decreto legislativo 480/1992

Art. 69 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/69parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 69. 1. L'art. 79 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 79. - 1. La raccolta delle domande, quella degli attestati originali e i relativi documenti sono accessibili al pubblico. 2. Chiunque puo' prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni, nonche' copia delle domande e dei relativi documenti. 3. Tali certificati o estratti, nonche' l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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