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Decreto legislativo 480/1992

Art. 68 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/68parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 68. 1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 78- ter . - 1. Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare il marchio nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi dell'art. 78- bis puo' chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute, salvo il caso in cui tali preparativi o uso siano avvenuti in malafede.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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