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Decreto legislativo 277/1991

Art. 9 — Altre misure

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/9parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 9. Altre misure 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.

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