Decreto legislativo 277/1991
Art. 10 — Attivita' soggette
Art. 10. Attivita' soggette 1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' il rischio di esposizione al piombo metallico od ai suoi composti ionici, qui di seguito indicati come "piombo". 2. Le norme del presente capo non si applicano alle attivita' estrattive di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati di minerali di piombo nel sito della miniera. 3. Nell'allegato I sono indicate a titolo esemplificativo le attivita' lavorative che comportano rischio di esposizione al piombo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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