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Decreto legislativo 277/1991

Art. 53 — Contravvenzioni commesse dal medico competente

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/53parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 53. Contravvenzioni commesse dal medico competente 1. Il medico competente e' punito con: a) l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3; b) con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).

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