Decreto legislativo 277/1991
Art. 52 — Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Art. 52. Contravvenzioni commesse dai lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4; b) con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 277/1991 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.