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Decreto legislativo 277/1991

Art. 22 — Attivita' soggette

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/22parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 22. Attivita' soggette 1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

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