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Decreto legislativo 277/1991

Art. 21 — Registrazione dell'esposizione dei lavoratori

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/21parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 21. Registrazione dell'esposizione dei lavoratori 1. I lavoratori incaricati di svolgere le attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate nell'articolo 11, comma 3, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanita' copia del predetto registro; c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1; e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3; f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.

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