Decreto legislativo 356/1990
Art. 43 — Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo
Art. 43. Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo 1. Per la violazione degli articoli 28, commi 2 e 4, e 30, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali o particolari che la Banca d'Italia ha facolta' di impartire in base all'art. 30, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per le infrazioni di cui ai commi precedenti, nonche' per la violazione delle norme della sezione II del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 43.
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