Decreto legislativo 356/1990
Art. 42 — Sanzioni per la violazione degli obblighi informativi
Art. 42. Sanzioni per la violazione degli obblighi informativi 1. Agli esponenti delle societa' e degli enti con sede in Italia, ivi compresa la capogruppo, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, si applicano gli articoli 3, comma 1, e 4 della medesima legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 42.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 356/1990 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.