Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 138/2011Art. 6
Decreto-legge 138/2011

Art. 6 — Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di iniz…

ELI /it/decreto-legge/2011/08/13/138/art/6parte di Decreto-legge 138/2011
Art. 6. Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni 1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»; b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' si riferiscono ad attivita' liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati: a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»; g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni; h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52. 3. Resta ferma l'applicabilita' delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. 4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". 5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.». 6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 138/2011 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.