Decreto-legge 138/2011
Art. 5 — Norme in materia di societa' municipalizzate
Art. 5. Norme in materia di societa' municipalizzate 1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non puo' essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle finalita' previste dal citato articolo 6-quinquies.
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- D.L. 1/01 — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la cautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 53, comma 5-bis)la modifica dell'art. 5, comma 1-ter.
- D.L. 35/04 — Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 07/06/2013, n.132), ha disposto (con l'art. 1, comma 17-ter) la modifica dell'art. 5, comma 1-ter.
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