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Decreto-legge 3/2005

Art. 11 — Indennita' di missione

ELI /it/decreto-legge/2005/01/19/3/art/11parte di Decreto-legge 3/2005
Art. 11. Indennita' di missione 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. L'indennita' di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 5, comma 5, e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

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