Decreto-legge 3/2005
Art. 10 — Trattamento assicurativo
Art. 10. Trattamento assicurativo 1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale ed al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.742.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 10.
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