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Decreto-legge 7/1970

Art. 2 — In ogni regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commission…

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/2parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 2. In ogni regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'ufficio, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'ente di sviluppo o degli enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

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