Decreto-legge 7/1970
Art. 1 — Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:
Art. 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli: 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile; 2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini salariali, previdenziali ed assistenziali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), nel modificare l'allegato A del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agost…
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