Decreto-legge 7/1970
Art. 19 — Nulla e' innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, …
Art. 19. Nulla e' innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonche' all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformita' alle vigenti disposizioni. Con effetto dal 1 gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonche' dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, numero 334. Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1 luglio 1970. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), nel modificare l'allegato A del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agost…
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