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Decreto-legge 7/1970

Art. 18 — Nelle province di cui all'art

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/18parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 18. Nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1 gennaio 1971. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970. Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, sentito il parere delle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto. Nelle province diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1 luglio 1970.

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