Decreto-legge 271/1957
Art. 23 — Per la sistemazione dei depositi costieri e interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale, nonche…
Art. 23. Per la sistemazione dei depositi costieri e interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale, nonche' dei depositi liberi di prodotti petroliferi, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non soddisfino alle condizioni previste dall'art. 4, e' concesso, a decorrere dalla data medesima, un termine di giorni 180.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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