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Decreto-legge 271/1957

Art. 22 — Per i reati previsti dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/22parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 22. Per i reati previsti dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonche' dal presente decreto, l'esercente e' tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, inflitta, se il condannato e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza, e risulti insolvibile in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale, nonche' agli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

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