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Codice della Strada

Art. 128 — Revisione della patente di guida

ELI /it/codice-strada/art/128parte di Codice della Strada
Art. 128. Revisione della patente di guida 1. I prefetti e gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti. L'esito della visita medica o dell' esame di idoneita' sono comunicati al prefetto per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. L'esito della visita medica e' comunicato anche ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. 2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida. 3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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