Codice della Strada
Art. 127 — Permesso provvisorio di guida
Art. 127. Permesso provvisorio di guida 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di pubblica sicurezza, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. 2. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' massima di trenta giorni. 3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. 4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto. Nota all'art. 127: - Per il titolo delle leggi n. 15/1968 e n. 390/1971 si veda in nota all'art. 95.
↑ Tutti gli articoli di Codice della Strada · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.