Codice di Procedura Civile
Art. 98 — Cauzione per le spese
Art. 98. (Cauzione per le spese). Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita. Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
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