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Codice di Procedura Civile

Art. 97 — Responsabilita' di piu' soccombenti

ELI /it/codice-procedura-civile/art/97parte di Codice di Procedura Civile
Art. 97. (Responsabilita' di piu' soccombenti). Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

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