Codice di Procedura Civile
Art. 95 — Spese del processo di esecuzione
Art. 95. (Spese del processo di esecuzione). Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
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