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Codice di Procedura Civile

Art. 94 — Condanna di rappresentanti o curatori

ELI /it/codice-procedura-civile/art/94parte di Codice di Procedura Civile
Art. 94. (Condanna di rappresentanti o curatori). Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

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