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Codice di Procedura Civile

Art. 829 — Casi di nullita'

ELI /it/codice-procedura-civile/art/829parte di Codice di Procedura Civile
Art. 829. (Casi di nullita'). L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti: 1) se il compromesso e' nullo; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nel capo primo e secondo di questo titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se la sentenza e' stata pronunciata da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se la sentenza ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contradittorie, salva la disposizione dell'articolo 817; 5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823, o non e' depositata entro il termine stabilito dall'articolo 825; 6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita', quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullita' non e' stata sanata. L'impugnazione di nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservate le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

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